Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le indennita' da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i trasporti. Tali indennita' non potranno superare, come entita', quelle di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
