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Le indennita' da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i trasporti. Tali indennita' non potranno superare, come entita', quelle di cui ai precedenti articoli 83, 84 e 85.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art87 · fonte del testo