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[1]Dipendenti, che si recano fuori residenza perche' citati in giudizio come testimoni.
[2]Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, e corrisposta l'indennita' di trasferita quando sia chiamato a deporre:
- a)a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;
- b)a richiesta del Pubblico ministero dell'imputato o della Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;
- c)a richiesta del Pubblico ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d)a richiesta del Pubblico ministero di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali e' a conoscenza a causa delle mansioni svolte;
- e)nelle inchieste di cui alla legge sugli infortini sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario. Il dipendente e' tenuto a riscuotere l'indennita' stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo alla Azienda. Il dipendente ha inoltre, l'obbligo di versare l'importo dei viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
