Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1958 al 8 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →

[1]Equiparazione delle qualifiche

[2]Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

[3]((Parte di provvedimento in formato grafico)) 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 marzo 1958, n. 425

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La L. 26 marzo 1958, n. 425 ha disposto (con l'art. 218) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la diversa decorrenza prevista dall'art. 210".

Testo in vigore dal 14 maggio 1958 al 8 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1958

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1957 al 14 maggio 1958.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 26 marzo 1958, n. 425

    La L. 26 marzo 1958, n. 425 ha disposto (con l'art. 218) che "La presente legge ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione, salvo la diversa decorrenza prevista dall'art. 210".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art90 · fonte del testo