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Nel riguardi del personale di macchina, di scorta ai treni e navigante, per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, il lavoro straordinario di cui all'art. 37 e' retribuito col premio per ora di lavoro di cui agli articoli 42, 49 e 77, rispettivamente, maggiorato dell'80 per cento, in luogo del compenso previsto dall'art. 39.

Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-07-31;685~art92 · fonte del testo