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Per il periodo dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 l'importo giornaliero massimo del premio di maggior produzione, di cui all'art. 57, in nessun caso puo' essere superiore al 40 per cento della trecentossessantesima parte dello stipendio annuo iniziale.
Testo in vigore dal 12 agosto 1957 al 16 dicembre 2010
