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Il primo comma dell'art. 18 della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, e' sostituito dal seguente: "Per la costruzione delle case di cui all'art. 1 e' autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, di lire 8 miliardi per l'esercizio 1953-1954, di lire 10 miliardi per l'esercizio 1954-55, di lire 25 miliardi per l'esercizio 1955-56, di lire 20 miliardi per l'esercizio 1956-57, di lire 26 miliardi per l'esercizio 1957-58, di lire 29 miliardi per l'esercizio 1958-59 e di lire 25 miliardi per ciascuno degli esercizi 1959-60 e 1960-61".

Testo in vigore dal 28 ottobre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-09-29;966~art1 · fonte del testo