Il ruolo organico del personale della magistratura militare - di cui alla tabella C) annessa al regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919 - quale risulta aumentato per effetto dell'articolo 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1301, convertito nella legge 22 dicembre 1938, n. 2204, nonche' del regio decreto 4 dicembre 1939, n. 3095, e della legge 14 giugno 1940, n. 863 (tabella B), e' sostituito da quello risultante dalla tabella allegata alla presente legge. I posti di sostituto procuratore militare o giudice Istruttore di terza, seconda e prima classe e quelli di vice procuratore militare o giudice relatore sono resi cumulativi in un unico organico.

Testo vigente dal 26 ottobre 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-10-09;943~art1 · fonte del testo