[1]L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, e' sostituito dal seguente:
[2]Art. 6. - Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.
Testo vigente dal 12 ottobre 1942
