[1]L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 6. - Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.

Testo vigente dal 12 ottobre 1942

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1942-07-11;1134~art2 · fonte del testo