Art. 3 — Indennità di assistenza e di accompagnamento
Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e' sostituito dal seguente: "I pensionati affetti dalle invalidita' specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3), 4), comma secondo; A- bis); B), numero 1); C); D); E), numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche nominativa, un accompagnatore scelto tra coloro che hanno optato per il servizio civile alternativo o, in via subordinata, un accompagnatore militare. Analogo beneficio spetta ai pensionati affetti da invalidita' comunque specificate nella medesima tabella E che siano insigniti di medaglia d'oro al valor militare".
Testo vigente dal 19 agosto 1991
