[1]L'art. 12 della. legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, e' sostituito dal seguente:

[2]Art. 12. - Contro i deliberati della Commissione comunale e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale e' costituita:

[3]del prefetto o di un suo delegato, presidente;

[4]del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dai loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

[5]dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

[6]del preside della provincia o di un suo delegato;

[7]del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, o di un suo delegato;

[8]della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili o di una sua delegata.

[9]Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza.

[10]Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

[11]Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.

Testo vigente dal 12 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-07-11;1134~art3 · fonte del testo