[1]L'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e sostituito dai seguenti:

[2]Articolo 82. - "Le deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio comunale, ovvero, in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio, ai sensi dell'articolo 75, possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti ai Tribunale civile della circoscrizione territoriale in cui e' compreso il Comune medesimo. La impugnativa e' proposta con ricoso, che deve essere depositato nella Cancelleria entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria. La deliberazione adottata in via surrogatoria dalla Giunta provinciale amministrativa o da altro competente organo tutorio deve essere immediatamente comunicata al sindaco e pubblicata nell'albo pretorio del Comune entro ventiquattro ore dal ricevimento, a cura del segretario comunale che ne e' il responsabile. Il termine di trenta giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione. La impugnativa delle deliberazioni adottate dal Consiglio comunale puo' essere promossa anche dal prefetto. Il presidente del Tribunale, con decreto, fissa la udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del giudice relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale, agli eletti di cui viene contestata la elezione; e nei dieci giorni successivi alla data di notificazione, deve essere poi depositata nella Cancelleria, sempre a cura del ricorrente, la copia del ricorso e del decreto con la prova dell'avvenuta notifica giudiziaria, ed insieme con tutti gli atti e documenti del processo. La parte contro la quale il ricorso e' diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso, da depositare in Cancelleria, coi relativi atti e documenti, entro quindici giorni dalla data della ricevuta notificazione. Tutti i termini di cui sopra sono perentori, e devono essere osservati sotto pena di decadenza. All'udienza stabilita, il Tribunale, udita la relazione del giudice all'uopo delegato, sentiti, il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni, e le parti se presenti, nonche' i difensori se costituiti, subito dopo la discussione decide la causa in Camera di consiglio, con sentenza il cui dispositivo e' letto immediatamente alla udienza pubblica dal presidente. Qualora il Collegio ritiene necessario disporre mezzi Istruttori, provvede al riguardo con ordinanza, delegando per tali adempimenti e per qualsiasi altro accertamento il giudice relatore; e fissa la nuova udienza di trattazione sempre in via di urgenza. Nel giudizio si applicano, ove non diversamente disposto dalla presente legge, le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' depositata in Cancelleria entro dieci giorni dalla data della decisione e immediatamente deve essere trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, perche' entro 24 ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per quindici giorni del dispositivo nello albo pretorio a mezzo del segretario comunale che ne e' diretto responsabile".

[3]Articolo 82/2. - "Le sentenze pronunciate in primo grado dal Tribunale possono essere impugnate con appello alla Corte d'appello territorialmente competente, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto quando ha promosso l'azione di ineleggibilita'. La impugnazione si propone con ricorso che deve essere depositato nella Cancelleria della Corte, entro il termine di giorni venti dalla notifica della sentenza, da parte di coloro per i quali e' necessaria la notificazione; entro lo stesso termine decorrente dall'ultimo giorno della pubblicazione del dispositivo della sentenza medesima nell'albo pretorio del Comune per ogni altro cittadino elettore o diretto interessato. Il presidente fissa con decreto l'udienza di discussione della causa in via di urgenza, e provvede alla nomina del consigliere relatore. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della udienza, deve essere notificato, a cura dell'appellante, alle parti interessate entro dieci giorni dalla data della comunicazione del provvedimento presidenziale. Nel giudizio di appello, per quanto qui non previsto, si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti per il giudizio di primo grado".

[4]Articolo 82/3. - "Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello, possono essere impugnate con ricorso per Cassazione, dalla parte soccombente, e dal procuratore generale presso la Corte di appello, entro venti giorni dalla loro notificazione. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa, in via di urgenza la udienza di discussione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, nel giudizio di Cassazione si applicano le norme del Codice di procedura civile: tutti i termini del procedimento sono pero' ridotti alla meta'. La sentenza e' Immediatamente pubblicata".

Testo vigente dal 31 dicembre 1966

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 60/1973

    Questione infondata
    9 maggio 1973

    Non contrastano con il principio d'imparzialità del giudice (art. 1, secondo comma, Cost.) gli artt. 1 e 7 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, che attribuiscono al tribunale avente sede nel Comune o nella Provincia la competenza a decidere le controversie relative alla eleggibilità a consigliere comunale o provinciale, mentre anche i giudici componenti il collegio, quali elettori, sono titolari della relativa azione popolare. Invero l'interesse astratto del giudice elettore alla buona amministrazione e la sua titolarità ad una azione elettorale correttiva non possono di per sé renderlo meno imparziale. In caso opposto si dovrebbe concludere assurdamente che non vi è giudice capace di rendere vera giustizia quando la controversia rivesta un interesse generale, collettivo, pubblico, politico, di cui il magistrato stesso sia partecipe come uomo e come cittadino. Se, invece, il giudice abbia in qualche modo partecipato all'impugnativa delle delibere consiliari, manifestato opinioni, o se in qualsiasi maniera venga a delinearsi un suo interesse particolare, soccorreranno i principi generali in tema di incompatibilità, astensione e ricusazione, perfettamente applicabili anche ai giudizi in materia elettorale.

    Art. 101 cost. · Art. 1 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo · Art. 7 Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1966-12-23;1147~art1 · fonte su Normattiva