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[1]L'art. 15 della legge e' cosi' modificato:

[2]«Gli ospedali, asili di maternita' e altri congeneri istituti hanno l'obbligo di provvedere, nei limiti dei posti disponibili, all'assistenza delle gestanti che abbiano compiuto l'ottavo mese di gravidanza, delle partorienti e delle puerpere fino a quattro settimane dopo il parto, prive di una abitazione adatta alle loro condizioni, ancorche' si tratti di donne che, secondo le norme statutarie, non abbiano titolo al ricovero gratuito nell'istituto; salvo, in questo caso, l'emissione dell'ordinanza e il diritto al rimborso delle spese di assistenza, a norma dell'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e salvo il disposto del secondo comma dell'art. 14 della presente legge».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art13 · fonte del testo