Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Articolo abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009. 219 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: L'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' modificato e completato come segue:
tolto: «All'art. 3 della legge e' sostituito il seguente:
tolto: «Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.
tolto: «I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.
tolto: «Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.
tolto: «Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.
tolto: «Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.
tolto: «Sono soci giovanili i minori di anni 18, che corrispondano annualmente la somma di L. 10.
tolto: «Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.
tolto: «L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.
tolto: «Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella Provincia».aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art3 · fonte del testo