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[1]L'art. 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, e' modificato e completato come segue:

[2]«All'art. 3 della legge e' sostituito il seguente:

[3]«Sono considerati soci dell'Opera nazionale coloro che con elargizioni e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

[4]«I soci si distinguono in benemeriti, perpetui, temporanei e giovanili.

[5]«Sono soci benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Opera una somma non inferiore a L. 10.000.

[6]«Sono soci perpetui coloro che versino in una sola volta una somma non inferiore a L. 500.

[7]«Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 60 per un periodo minimo di anni cinque.

[8]«Sono soci giovanili i minori di anni 18, che corrispondano annualmente la somma di L. 10.

[9]«Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti tra i soci versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

[10]«L'Opera nazionale assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli e a coloro che abbiano procurato l'iscrizione di un numero rilevante di soci, o che, in altro modo, abbiano svolto una notevole e proficua attivita' per i fini dell'Opera.

[11]«Il presidente dell'Opera sceglie un componente del Consiglio direttivo di ciascuna Federazione provinciale tra i soci benemeriti, perpetui e temporanei residenti nella Provincia».

Testo in vigore dal 26 aprile 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-04-13;298~art3 · fonte del testo