A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e a supplirlo in caso di sua assenza o impedimento, possono essere nominati due vice commissari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;25~art1 · fonte del testo