Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facolta' di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674. Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente e' elevato a lire, quattrocentomila.

Testo vigente dal 1 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-08;25~art3 · fonte del testo