Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facolta' di liquidarlo anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674. Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente e' elevato a lire, quattrocentomila.
Testo vigente dal 1 febbraio 1952
