Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Art. 18 — Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra
Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.
Testo vigente dal 26 ottobre 1981
