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Le disposizioni di cui agli articoli 16, terzo comma, e 20, terzo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255, si osservano anche nei confronti di coloro che, trovandosi nelle condizioni di anzianita' di servizio previste dalle disposizioni medesime, abbiano conseguito o conseguiranno la nomina in ruolo superiore a quello di provenienza sulla base dei risultati del primo concorso pubblico indetto, per i posti di ciascun ruolo delle segreterie universitarie, dopo la data del 1 novembre 1961.

Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;698~art4 · fonte su Normattiva