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Il personale appartenente al ruolo organico della carriera speciale di ragioneria delle segreterie universitarie, con qualifica non inferiore a quella di primo ragioniere e in possesso di laurea, che, alla data della presente legge, abbia svolto di fatto funzioni proprie del ruolo di carriera direttiva degli uffici amministrativi delle Universita' e degli Istituti di istruzione universitaria, per almeno dieci anni, di cui almeno tre in qualita' di diretto collaboratore del direttore amministrativo, sostituendolo per un periodo non inferiore ai 18 mesi, potra' essere trasferito, su domanda, nel ruolo predetto. Il trasferimento sara' disposto con decreto del Ministro per la pubblica istruzione da adottarsi, entro e non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero. Il personale, cosi' trasferito sara' collocato nel ruolo di carriera direttiva nella qualifica e con l'anzianita', utile a tutti, gli effetti, corrispondenti a quelle di cui era previsto nel ruolo di provenienza. Il collocamento e le eventuali due successive promozioni saranno, in ogni caso, disposte in soprannumero, mentre il posto lasciato vacante nel ruolo di provenienza restera' indisponibile fino a quando il personale di cui al presente articolo non sia rientrato nel ruolo ordinario o non sia stato collocato a riposo.
Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
