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In favore del personale dichiarato dimesso o collocato in pensione prima di aver, raggiunto il limite di eta' e riassunto in servizio o inquadrato ai sensi dell'articolo 22, penultimo ed ultimo comma, della legge 3 novembre 1961, n. 1255 si applica la concessione prevista dall'articolo 4, penultimo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96.
Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
