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Il personale ausiliario di ruolo organico che, al 1 novembre 1961, abbia esercitato per almeno tre anni, mansioni proprie della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, potra' chiedere di essere inquadrato nel ruolo aggiunto della carriera medesima, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle modalita' e delle condizioni previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 287, e dell'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255. La norma di cui al precedente comma si osserva anche nei confronti del personale appartenente al ruolo organico del personale ausiliario, ai fini dell'inquadramento nel ruolo aggiunto dei tecnici ed infermieri esecutivi degli Istituti universitari.

Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-06-05;698~art7 · fonte del testo