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All'articolo 32 della legge 3 novembre 1961, n. 1255 e' aggiunto il seguente comma: "Al personale non insegnante delle Universita' e degli Istituti di istruzione superiore, inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al titolo di studio posseduto, vengono estese, a domanda, le disposizioni del secondo comma del presente articolo, ai fini dell'inquadramento nei ruoli aggiunti con le stesse modalita' previste per il personale avventizio".
Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
