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La decorrenza, ai soli fini della carriera, dell'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'articolo 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' fissata:
- a)dal 1 maggio 1948, per il personale assunto in servizio da data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla, data di conseguimento del richiesto titolo di studio se conseguito posteriormente al 1 maggio 1948;
- b)dalla data della nomina in ruolo per il personale assunto posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, oppure dalla data di conseguimento, del richiesto titolo di studi se conseguito, posteriormente alla data di nomina in ruolo, con la concessione ad entrambe le categorie delle facilitazioni previste per gli ex combattenti ed assimilati.
Testo in vigore dal 24 giugno 1965 al 22 dicembre 2008
