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Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete l'indennita' speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. L'indennita' di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di eta' e non puo' decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

Testo in vigore dal 30 aprile 1968 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;486~art2 · fonte del testo