[1]Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

[2]aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.....................L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti.........L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti........ L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti.......... L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma. 21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

21

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: - come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 3) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 400)) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo; - come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 1) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 30-ter)) che il presente articolo resta in vigore.

Testo vigente dal 27 marzo 2012

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Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 27 marzo 2012

Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 10 parole tolte, 233 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66aggiunto: Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di eta' indicato nella tabella A annessa alla presente legge o per infermita' proveniente da causa di servizio nonche', se appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio, per aver raggiunto l'eta' di anni sessantuno ovvero in applicazione del terzo comma dell'art. 24, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennita' speciale annua lorda, non riversibile:

aggiunto: aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti.....................L.120.000 maresciallo capo e gradi corrispondenti.........L.100.000 maresciallo ordinario e gradi corrispondenti........ L. 85.000 sergente maggiore e gradi corrispondenti.......... L. 60.000 L'indennita' e' corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio permanente e compete fino al compimento degli anni sessantacinque. L'indennita' stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque al sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 30 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore, previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 30 l'indennita' e' ragguagliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non puo', pero', in alcun caso superare tale somma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66: - come modificato dall'art. 9, comma 1, lettera p), numero 3) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, numero 400)) il venir meno dell'abrogazione del presente articolo; - come modificato dall'art. 10, comma 8 lettera b), numero 1) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 2270, comma 1, numero 30-ter)) che il presente articolo resta in vigore.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1954-07-31;599~art32 · fonte del testo