Art. 14
Dopo l'articolo 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' istituito il seguente articolo 16-bis: "I provvedimenti dell'autorita' statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei presidenti delle giunte provinciali in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della provincia, sono emanati sentito il presidente della giunta provinciale competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva