Art. 23

Nel secondo comma dell'articolo 34 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' soppressa la parola: "particolarmente". Dopo il terzo comma dell'articolo 46 dello stesso Statuto e' aggiunto il seguente comma: "Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".

Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1971-11-10;1~art23 · fonte su Normattiva