Art. 2
L'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, e' sostituito dal seguente: "In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potesta' di emanare norme legislative nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
- 2)ordinamento degli enti para-regionali;
- 3)circoscrizioni comunali;
- 4)espropriazione per pubblica utilita' non riguardante opere a carico prevalentemente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
- 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6)servizi antincendi;
- 7)ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
- 8)ordinamento delle camere di commercio;
- 9)sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
- 10)contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale".
Testo vigente dal 5 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva