Art. 3
I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel territorio di cui all'art. 1 della legge 1 dicembre 1948, n. 1438, con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati, sono considerati, ai tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.
Testo vigente dal 30 dicembre 1957
