Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

Art. 2 — Restituzione di oneri doganali ed agevolazioni in materia d'imposta generale sull'entrata

Le materie prime ed i prodotti semilavorati e finiti di cui all'articolo precedente di produzione nazionale, acquistati nel territorio della Repubblica da cantieri o da committenti per conto dei quali i lavori sono eseguiti o da armatori per le navi in esercizio, si considerano come esportati agli effetti dell'applicazione delle leggi doganali e delle norme che regolano l'mposta generale sull'entrata. Il rimborso del dazio e degli altri oneri doganali e' stabilito nella misura indicata nella tabella n. 1 allegata alla presente legge. Il trattamento fiscale di cui al presente articolo ed al precedente e' limitato ai materiali che siano stati effettivamente impiegati nei lavori di costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione del naviglio.

Testo vigente dal 29 luglio 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-07-17;522~art2 · fonte del testo