Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7

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Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e' prorogato fino al 31 dicembre 1973.

Testo vigente dal 5 febbraio 1967

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Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1967

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1957 al 5 febbraio 1967.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7

    Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e' prorogato fino al 31 dicembre 1973.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-12-11;1226~art1 · fonte del testo