Art. 1
Il termine del 31 dicembre 1957, previsto dalla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7
1Il D.L. 5 dicembre 1966, n. 1036, convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 1967, n. 7 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine del 31 dicembre 1966, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1957, n. 1226, e' prorogato fino al 31 dicembre 1973.
Testo vigente dal 5 febbraio 1967
