Nel caso di rivendita parziale del fondo o del fabbricato acquistati usufruendo delle agevolazioni per la piccola proprieta' contadina, la decadenza di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1954, n. 604, e all'art. 6 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, opera limitatamente al valore della parte rivenduta, calcolato proporzionalmente a quello accertato per l'intero fondo al momento dell'acquisto.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art6 · fonte del testo