Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.

Testo vigente dal 24 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-05;1154~art5 · fonte del testo