Tutti gli atti di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed aggiunte, nonche' tutti gli atti e documenti che devono essere prodotti per fruire delle agevolazioni fiscali in dette leggi previste, sono esenti dalla imposta sul bollo.
Testo vigente dal 24 ottobre 1960
