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[1]L'art. 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

[2]« Ogni anno, a cura del Ministero dell'interno, e' pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

[3]« E' vietata la vendita al pubblico di medicinali a prezzo diverso da quello indicato nella tariffa.

[4]« La tariffa indica lo sconto che i farmacisti debbono concedere, sui prezzi stabiliti, agli enti pubblici o privati, ' aventi finalita' di assistenza o beneficenza, tenuti per legge, regolamenti, contratti collettivi, statuti o tavole di fondazione, alla somministrazione dei medicinali agli aventi diritto.

[5]« Il prezzo di vendita al pubblico delle specialita' medicinali, dei prodotti opoterapici e biologici, dei fermenti solubili o organizzati e, in genere, di tutti i prodotti affini, nonche' dei sieri, vaccini, virus, tossine, arsenobenzoli semplici e derivati, deve essere segnato sull'etichetta.

[6]« E' vietata la vendita al pubblico delle specialita' medicinali e dei prodotti suddetti a prezzo diverso da quello segnato sull'etichetta.

[7]« Il divieto non si applica alle forniture fatte agli enti indicati nel 3° comma. Il Ministro per l'interno, con proprio decreto, determina la misura dello sconto da concedersi agli enti predetti.

[8]« Il contravventore alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a duemila e, in caso di recidiva, anche con l'arresto fino a un mese.

[9]« Indipendentemente dall'azione penale il prefetto puo' ordinare la chiusura fino ad un mese della farmacia; in caso di recidiva, puo' dichiarare la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio a termini dell'art. 113 ».

Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art1 · fonte del testo