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[1]L'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1931-XII, n. 1265, e' sostituito dal seguente:

[2]« L'apertura di nuove officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici e' sottoposta ad autorizzazione del Ministro per l'interno, il quale la concede sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' e della Corporazione della chimica, tenuta presente l'opportunita' dell'apertura in rapporto alle esigenze del servizio.

[3]« L'autorizzazione e' concessa previo accertamento che l'officina, per attrezzatura tecnica e per idoneita' dei locali, dia affidamento per l'ottima qualita' delle produzioni e delle preparazioni e che sia diretta in modo continuativo da persona munita di laurea in chimica, o in chimica e farmacia,o in farmacia, o' di diploma in farmacia, e iscritta nell'albo professionale.

[4]« La mancanza, in qualsiasi momento, di alcune dello condizioni indicate nel comma precedente importa la revoca dell'autorizzazione. « E' vietata la istituzione di nuove officine in diretta comunicazione con le farmacie per la preparazione di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, quando essi non siano destinati ad uso esclusivo della farmacia stessa.

[5]« Le officine del genere, regolarmente autorizzate, non possono ottenere il trasferimento se non da una farmacia ad altra farmacia. « E' vietato il cumulo nella stessa persona della direzione tecnica di piu' officine. E' pure vietato il cumulo della direzione di una farmacia con la direzione di una officina, a meno che non si tratti di officina gia' autorizzata di proprieta' del farmacista ed in diretta comunicazione con la farmacia.

[6]« Chiunque eserciti un'officina senza autorizzazione, ovvero senza che alla stessa sia preposta persona munita dei prescritti requisiti, e' punito con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

[7]« Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la chiusura dell'officina. Il provvedimento del prefetto e' definitivo ».

Testo in vigore dal 3 giugno 1941 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-05-01;422~art2 · fonte del testo