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Il primo comma dell'articolo 87 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Il reddito del lavoro subordinato e' costituito da tutti i compensi, comunque denominati, effettivamente percepiti in ciascun periodo di paga in dipendenza del lavoro prestato. Le pensioni e le indennita' di anzianita' e di previdenza sono assimilate al reddito del lavoro subordinato".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
