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All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza, mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno". "Sono altresi' esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
