Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

All'articolo 89, secondo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sono aggiunti i seguenti commi: "I redditi di lavoro subordinato e le pensioni sono esenti dalla imposta di ricchezza, mobile se, soli o cumulati con altri redditi mobiliari o immobiliari, non superano lire 300.000 ragguagliate ad anno". "Sono altresi' esenti dalla imposta di ricchezza mobile le indennita' di anzianita' e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-04;1682~art3 · fonte del testo