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Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle in imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
