Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle in imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720 mila lire dei redditi imponibili delle categorie B, C-1 e C-2 delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ciascun periodo di paga in ragione di lire 720 mila ragguagliate ad anno, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60 mila per ogni anno di servizio prestato".

Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-12-04;1682~art4 · fonte su Normattiva