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L'ultimo comma dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Le ritenute operate nei confronti delle persone indicate nei commi precedenti sono computate in pagamento dell'imposta dovuta dalle persone medesime sul reddito complessivo netto alla cui formazione gli assegni fissi e i compensi concorrono per il loro intero ammontare".
Testo in vigore dal 22 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010
