L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio".
Testo vigente dal 13 gennaio 1956
