L'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'art. 12 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "La misura dell'indennita' temporanea e' quella stabilita dall'art. 23 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, ed e' corrisposta al personale coperto dell'assicurazione contro gli infortuni, ma non avente titolo al congedo speciale di cui all'art. 20 del presente decreto, a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui e' avvenuto l'infortunio".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art5 · fonte del testo