L'art. 19 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e' sostituito dal seguente: "Dal giorno successivo all'avvenuto infortunio deve sospendersi il pagamento della retribuzione all'infortunato non avente titolo al congedo speciale di cui al successivo art. 20. Tale pagamento viene pero' continuato ai titolari di agenzia, ai ricevitori e portalettere ed agli agenti con obbligazione personale, quando i titolari di agenzia provvedono ad assicurare il servizio con i propri coadiutori e gli altri con i propri sostituti".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art7 · fonte del testo