L'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275, e l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto 16 giugno 1938, n. 1274, sono sostituiti dal seguente: "Il Collegio arbitrale medico si costituisce ed espleta il proprio mandato nella sede dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella cui circoscrizione e' compreso il luogo dell'infortunio, salvo che le parti stabiliscano d'accordo di costituire il Collegio in altra sede ritenuta piu' opportuna".

Testo vigente dal 13 gennaio 1956

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1350~art6 · fonte del testo