A favore delle ditte che, entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, conferiranno ordinativi di pubblicita' per i metraggi qui appresso indicati, verranno applicati i seguenti sconti: per quantitativo non inferiore a metri quadrati 1000, sconto del 5 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 2000, sconto del 10 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 4000, sconto del 15 per cento; per quantitativo non inferiore a metri quadrati 8000, sconto del 20 per cento.

Testo vigente dal 25 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;785~art4 · fonte del testo