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L'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' integrato con il seguente periodo: "Il complessivo periodo di due anni viene aumentato di quel periodo, comunque non superiore a 18 mesi, del quale gli interessati beneficiano come trattamento di malattia in eccedenza a quello ordinario e relativa proroga previsti dal successivo articolo 90, in relazione all'obbligo della conservazione del posto di lavoro stabilito, a favore dei tubercolotici ricoverati in luoghi di cura, dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1953, n. 86".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art1 · fonte del testo