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Il quarto comma dell'articolo 165 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e' soppresso. La norma conserva efficacia per i dipendenti sistemati nei ruoli organici del personale delle Ferrovie dello Stato in base all'articolo 213 del predetto stato giuridico, alla legge 12 febbraio 1963, n. 304, ed alla legge 3 novembre 1963, n. 1443, i quali, all'atto del raggiungimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo dalla tabella allegato n. 15 alla legge 26 marzo 1958, n. 425, non maturano l'anzianita' minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato. Ai dipendenti di cui al precedente comma si applica, ove occorra, il secondo comma dell'articolo 165 della legge 26 marzo 1958, n. 425, fino al raggiungimento della anzianita' minima utile per il conseguimento del diritto a pensione a carico del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art10 · fonte del testo