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L'articolo 204 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e' sostituito dal seguente: "I dipendenti che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge siano stati esclusi da concorsi interni per esami, per aver riportato una qualificazione inferiore a quella di buono, a seguito di procedimento penale o disciplinare, o perche' sottoposti ai procedimenti medesimi e che successivamente siano stati prosciolti da ogni addebito o puniti con sanzione che non abbia comportato una qualificazione inferiore a buono, sono ammessi al primo concorso interno per il conferimento della conseguente promozione che e' attribuita con le modalita' previste dall'articolo 83, qualora riportino un punteggio non inferiore a quello dell'ultimo promosso nel concorso originario, anche in soprannumero. La suddetta condizione del punteggio non e' richiesta per i concorsi alle qualifiche di cui all'allegato 13".

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art12 · fonte del testo