Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Ai fini dell'applicazione degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 561, le qualifiche del personale direttivo nonche' tutte quelle che nel quadro di equiparazione emanato in base all'articolo 2 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono collocate ad un livello gerarchico non inferiore a quello dell'aiuto applicato, sono considerate alla pari delle qualifiche che, col soppresso regolamento del personale, erano classificate nei primi dieci gradi. Le qualifiche che nel medesimo quadro di equiparazione sono collocate ai livelli gerarchici inferiori sono considerate alla pari di quelle dei rimanenti gradi dello stesso soppresso regolamento del personale. Le norme di cui ai precedenti commi si applicano tenendo conto anche di eventuali successive varianti del quadro di equiparazione medesimo.
Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010
