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Nella prima applicazione della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 della stessa, i capi treno di prima classe ed i macchinisti di prima classe divenuti inidonei fisicamente alle complete mansioni della qualifica rivestita sono inquadrati, rispettivamente, nelle qualifiche di applicato capo e applicato tecnico capo, in soprannumero da riassorbire nella misura indicata dall'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425. Allo stesso trattamento e' ammesso il personale rivestito delle medesime qualifiche dell'esercizio, che, a partire dalla data di entrata in vigore della predetta legge, abbia ottenuto il cambio della qualifica ad applicato principale o applicato tecnico principale. In corrispondenza dei soprannumeri di cui al secondo comma sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art14 · fonte del testo