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Il provvedimento di cui all'articolo 179 della legge 26 marzo 1958, n. 425, viene esteso, con le stesse modalita' e decorrenze, al personale femminile rivestito, al 30 aprile 1958, della qualifica di scrivana principale. Il personale rivestito delle qualifiche di applicato capo, applicato tecnico capo, applicato principale, applicato tecnico principale, applicato ed applicato tecnico che, alla data di entrata in vigore della presente legge di modifica abbia svolto mansioni proprie dei gruppi superiori per almeno seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento giornate nel periodo dal 1 dicembre 1964 al 30 settembre 1966 - puo' essere inquadrato, a domanda da prodursi entro sessanta giorni dalla suddetta data, rispettivamente, nelle qualifiche del gruppo di concetto di coadiutore-capo, coadiutore tecnico-capo, coadiutore principale, coadiutore tecnico principale, coadiutore e coadiutore tecnico, previo superamento di esame di idoneita', dal quale sono esentati i dipendenti che avessero gia' superato quello previsto dal soppresso regolamento del personale per l'ammissione allo scrutinio all'ex grado quinto ferroviario. 1 L'inquadramento suddetto e' effettuato nei limiti dei posti annualmente lasciati vacanti dai dipendenti gia' inquadrati nelle medesime qualifiche dei coadiutori, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge di modifica, fino al totale assorbimento di tutti gli aventi titolo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 12 febbraio 1974, n. 28
1La L. 12 febbraio 1974, n. 28 ha disposto (con l'art. 1) che "Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi anche gli applicati principali stenodattilografi e gli applicati stenodattilografi". La stessa L. ha inoltre disposto (con l'art. 8) che le sue disposizioni hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40.
Testo in vigore dal 19 marzo 1974 al 16 dicembre 2010
