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Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario del personale esecutivo delle stazioni, i manovali utilizzati nelle mansioni proprie dei guardasala, secondo le norme del soppresso regolamento del personale, per seicento giornate di effettivo servizio, di cui almeno trecento nel periodo dal 1 dicembre 1964 al 30 settembre 1966. Nella prima applicazione della presente legge, l'inquadramento di cui al comma precedente e' contenuto nel limite del 25 per cento delle vacanze verificatesi dal 1 maggio 1958, se e' necessario anche in soprannumero, lasciando scoperto uguale numero di posti nella qualifica di manovale. L'inquadramento stesso viene effettuato, sempre nei limiti della suddetta percentuale, in concorrenza con altri inquadramenti alla stessa qualifica; per tali altri inquadramenti, sono stabilite la percentuale del 25 per cento delle vacanze annuali a favore dei beneficiari degli articoli 195 e 205 della legge 26 marzo 1958, n. 425, con l'osservanza dell'ordine di precedenza stabilito dal medesimo articolo 205, la percentuale del 25 per cento a favore degli ex combattenti e la percentuale del residuo 25 per cento per le promozioni ordinarie. Esaurito l'inquadramento relativo ad una delle prime due percentuali sopra indicate, riprendono vigore le norme speciali relative alla percentuale di inquadramento prevista a favore degli ex combattenti. Previo giudizio favorevole delle Commissioni di avanzamento, sono inquadrati - anche in soprannumero - nella qualifica di assistente di stazione, i dipendenti rivestiti della qualifica di guardasala del soppresso regolamento del personale che hanno superato l'esame di idoneita' per essere ammessi allo scrutinio di avanzamento alla qualifica di guardamerci del medesimo soppresso regolamento. Il personale delle stazioni, di grado inferiore al decimo del preesistente ordinamento, che, entro la data di entrata in vigore della presente legge di modifica, abbia compiuto o completato le seicento giornate di effettivo servizio in mansioni proprie del medesimo grado decimo o della qualifica di guardamerci del preesistente ordinamento o di quella di assistente di stazione, viene inquadrato in quest'ultima qualifica, previo esame di idoneita'. L'ordine di precedenza dell'inquadramento, il quale viene effettuato nei limiti del 50 per cento dei posti annualmente disponibili dopo il completo riassorbimento del soprannumero dei dipendenti inquadrati ai sensi del precedente comma, e' costituito dalla valutazione qualitativa e quantitativa delle sopraindicate mansioni e dell'anzianita' di servizio.

Testo in vigore dal 28 febbraio 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-02-15;40~art19 · fonte del testo